I presenti Termini e Condizioni regolano l'utilizzo dei servizi di consulenza e implementazione di soluzioni di Intelligenza Artificiale offerti da EE-Partner S.r.l. La fruizione dei servizi implica l'accettazione integrale delle presenti condizioni.
Ai fini dei presenti Termini e Condizioni di Servizio (di seguito "Condizioni Generali" o "Contratto"), i seguenti termini avranno il significato di seguito specificato:
Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i rapporti commerciali tra il Fornitore e il Cliente, salvo diversa pattuizione scritta. Eventuali condizioni generali del Cliente non troveranno applicazione, anche se non espressamente contestate.
Le presenti Condizioni Generali disciplinano la fornitura dei seguenti Servizi da parte di EE-Partner:
I Servizi specificamente richiesti dal Cliente, le relative tempistiche, i corrispettivi e le eventuali condizioni particolari saranno dettagliati in appositi Ordini, che una volta sottoscritti dalle Parti costituiranno parte integrante del presente Contratto.
3.1 Proposta e Accettazione. Il Contratto si perfeziona al momento dell'accettazione da parte del Cliente dell'Ordine predisposto dal Fornitore. L'accettazione può avvenire mediante sottoscrizione dell'Ordine (in forma cartacea o digitale), conferma scritta via email, o inizio dell'esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore a seguito di richiesta del Cliente.
3.2 Contenuto dell'Ordine. Ciascun Ordine dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: descrizione dei Servizi, deliverable previsti, tempistiche di esecuzione, corrispettivi e modalità di pagamento, eventuali requisiti specifici, criteri di accettazione.
3.3 Obblighi del Fornitore. Il Fornitore si impegna a:
3.4 Obblighi del Cliente. Il Cliente si impegna a:
Nota importante: Il mancato adempimento degli obblighi di collaborazione da parte del Cliente che determini ritardi nell'esecuzione dei Servizi non potrà essere imputato al Fornitore, il quale avrà diritto alla revisione delle tempistiche e, ove applicabile, dei corrispettivi.
4.1 Determinazione dei Corrispettivi. I corrispettivi per i Servizi sono determinati secondo le modalità indicate nell'Ordine, che può prevedere:
4.2 Fatturazione. Salvo diversa pattuizione, il Fornitore emetterà fattura secondo le seguenti modalità:
4.3 Termini di Pagamento. Salvo diversa pattuizione scritta, il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate in fattura.
4.4 Ritardato Pagamento. In caso di ritardato pagamento, il Cliente sarà tenuto a corrispondere, senza necessità di costituzione in mora:
4.5 Sospensione dei Servizi. In caso di mancato pagamento per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza, il Fornitore avrà facoltà di sospendere l'esecuzione dei Servizi, previa comunicazione scritta al Cliente, fino al completo saldo delle somme dovute.
Clausola risolutiva espressa: Il mancato pagamento di anche una sola fattura per oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza costituirà grave inadempimento e darà diritto al Fornitore di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.
5.1 Proprietà del Fornitore. Restano di esclusiva proprietà del Fornitore:
5.2 Diritti sui Deliverable. Salvo diversa pattuizione nell'Ordine:
5.3 Dati del Cliente. I Dati del Cliente rimangono di esclusiva proprietà del Cliente. Il Fornitore è autorizzato a trattare tali dati esclusivamente per l'esecuzione dei Servizi e in conformità alle istruzioni del Cliente e alla normativa sulla protezione dei dati personali.
5.4 Garanzie del Cliente. Il Cliente garantisce di avere titolo per utilizzare e concedere al Fornitore l'utilizzo dei Dati del Cliente e di qualsiasi altro materiale fornito per l'esecuzione dei Servizi, manlevando il Fornitore da qualsiasi pretesa di terzi a riguardo.
6.1 Obbligo di Riservatezza. Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi le Informazioni Riservate dell'altra Parte, a non utilizzarle per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto e a proteggerle con la stessa diligenza utilizzata per le proprie informazioni riservate.
6.2 Definizione di Informazioni Riservate. Si considerano Informazioni Riservate tutte le informazioni, in qualsiasi forma, relative a:
6.3 Esclusioni. Non sono considerate Informazioni Riservate le informazioni che:
6.4 Durata. Gli obblighi di riservatezza permangono per tutta la durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla sua cessazione.
7.1 Garanzie del Fornitore. Il Fornitore garantisce che:
7.2 Esclusioni di Garanzia. Il Fornitore non garantisce:
7.3 Limitazione di Responsabilità. Fermo restando quanto previsto dalla legge inderogabile:
Importante: Il Cliente riconosce che le soluzioni AI possono produrre risultati imprecisi, incompleti o potenzialmente fuorvianti. È responsabilità del Cliente verificare i risultati prodotti dai sistemi AI e implementare adeguati processi di supervisione umana (human-in-the-loop) prima di utilizzarli per decisioni aziendali significative.
8.1 Durata. Le presenti Condizioni Generali hanno durata indeterminata e regolano tutti i rapporti tra le Parti. Ciascun Ordine avrà la durata ivi indicata.
8.2 Recesso. Ciascuna Parte può recedere dal Contratto con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso:
8.3 Risoluzione per Inadempimento. Ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave inadempimento dell'altra Parte, previa diffida ad adempiere con termine non inferiore a 15 (quindici) giorni.
8.4 Risoluzione di Diritto. Il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
8.5 Effetti della Risoluzione. In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, il Fornitore avrà diritto al pagamento integrale dei corrispettivi pattuiti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9.1 Definizione. Si considerano cause di forza maggiore gli eventi imprevedibili e inevitabili, indipendenti dalla volontà delle Parti, che rendano impossibile o eccessivamente onerosa l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, inclusi a titolo esemplificativo: calamità naturali, guerre, atti di terrorismo, epidemie, pandemie, provvedimenti governativi, scioperi generalizzati, black-out energetici o delle telecomunicazioni.
9.2 Obblighi di Comunicazione. La Parte che intenda invocare la forza maggiore dovrà:
9.3 Effetti. Durante il perdurare della causa di forza maggiore, le obbligazioni interessate saranno sospese senza che ciò comporti responsabilità per nessuna delle Parti. Se l'evento si protrae per oltre 90 (novanta) giorni, ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto senza alcuna penalità.
10.1 Legge Applicabile. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
10.2 Foro Competente. Per qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto o ad esso connessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con espressa rinuncia a qualsiasi altro foro eventualmente concorrente.
10.3 Tentativo di Conciliazione. Prima di adire l'Autorità Giudiziaria, le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole della controversia mediante negoziazione diretta per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta della contestazione.
11.1 Intero Accordo. Le presenti Condizioni Generali e gli Ordini sottoscritti costituiscono l'intero accordo tra le Parti relativamente all'oggetto del Contratto e sostituiscono ogni precedente intesa, accordo o comunicazione, verbale o scritta.
11.2 Modifiche. Ogni modifica alle presenti Condizioni Generali dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le Condizioni Generali per adeguarle a modifiche normative o a nuovi servizi, dandone comunicazione al Cliente con preavviso di almeno 30 giorni.
11.3 Cessione. Il Cliente non potrà cedere il Contratto o i singoli Ordini senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. Il Fornitore potrà cedere il Contratto a società del proprio gruppo o in caso di cessione di ramo d'azienda.
11.4 Tolleranza. L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto a comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle presenti Condizioni Generali non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni.
11.5 Invalidità Parziale. La nullità o invalidità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non comporterà la nullità dell'intero Contratto. Le clausole nulle o invalide saranno sostituite con clausole valide che raggiungano, per quanto possibile, lo scopo economico-giuridico delle clausole sostituite.
11.6 Comunicazioni. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo PEC, raccomandata A/R o email agli indirizzi comunicati dalle Parti.
Per qualsiasi informazione relativa alle presenti Condizioni Generali, per richieste commerciali o per assistenza sui Servizi, il Cliente può contattare EE-Partner utilizzando i seguenti recapiti:
Il nostro team è a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda riguardante i nostri servizi e le condizioni contrattuali.